Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine per un periodo non superiore a 36 mesi. Per verificare il rispetto del termine massimo di 36 mesi si considera la durata di tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale (operai, impiegati e quadri), indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro.
Inoltre, nel computo del termine di 36 mesi vanno considerati anche periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato.
Il datore di lavoro dovrà aver cura di verificare anche l’inquadramento (livello e categoria) del lavoratore sia nei rapporti in somministrazione intercorsi che nei contratti a tempo determinato, per determinare l’eventuale loro cumulabilità ai fini del raggiungimento del limite massimo temporale consentito.
Qualora si superi tale limite, il rapporto di lavoro viene trasformato a tempo indeterminato dalla data del superamento.
E’ possibile derogare alla durata massima di 36 mesi quando:
– è previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro;
– l’attività svolta rientra tra quelle considerate stagionali ai sensi dell’art. 21 c.2 DLgs 81/15.
– viene stipulato un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio.
In quest’ultimo caso se non viene rispettata la procedura prevista o se viene superato il termine stabilito nel contratto, il rapporto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.