L’art. 20 individua le seguenti ipotesi in cui è fatto divieto di assumere lavoratori con contratto a termine:
- per la sostituzione di lavoratori in sciopero;
- per la sostituzione di lavoratori licenziati al termine di procedure collettive di riduzione del personale;
- assunzione presso unità produttive interessate da cassa integrazione guadagni o da contratti di solidarietà difensiva che riguardi lavoratori adibiti a mansioni cui di riferisce il contratto a termine;
- Le imprese che non hanno effettuato la valutazione dei rischi (prevista dal D. Lgs. 81/2008).
Il numero massimo delle proroghe consentite risulta essere, ai sensi dell’art. 21, cinque nell’ambito dei trentasei mesi. In caso di superamento del numero di proroghe il contratto si considera a tempo indeterminato a partire dalla data di decorrenza della sesta proroga.
Il secondo comma del suddetto articolo si occupa del cosiddetto “stop&go”, i rinnovi, specificando che “qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato”.
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