L’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito, con la sua prima circolare (1/2016), i chiarimenti sulla procedura di comunicazione preventiva a carico degli imprenditori e dei professionisti che utilizzano il lavoro occasionale accessorio (voucher).
I committenti che siano imprenditori non agricoli oppure professionisti dovranno fare la denuncia all’Inps per attivare il rapporto e poi, entro 60 minuti prima di ogni singola prestazione, inviare una email alle sedi territoriali dell’Ispettorato del lavoro, all’indirizzo di posta elettronica della direzione competente per territorio.
I messaggi e-mail che, nel silenzio della circolare, potrebbero essere spediti mediante un indirizzo ordinario oppure una casella Pec, dovranno avere come oggetto il codice fiscale e la ragione sociale del committente.
Nel testo del messaggio dovranno, invece, essere riportati i dati del committente, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo della prestazione, il giorno di inizio della prestazione e l’ora di inizio e di fine della prestazione; non dovranno essere inseriti allegati.
Eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni già trasmesse dovranno essere comunicate con le stesse modalità.
Resta tutto da definire per la comunicazione tramite sms, in quanto la circolare rinvia a un futuro decreto ministeriale l’adozione delle misure tecniche necessarie a farla funzionare.
L’Ispettorato ricorda, inoltre, che la violazione dell’obbligo di comunicazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro, in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione; tuttavia, se alla mancata comunicazione preventiva si aggiunge anche la mancata dichiarazione di inizio attività all’Inps, si applica la maxi sanzione per lavoro nero, di entità ben più grave.