Il Ministero del lavoro ha specificato che vanno esclusi dalla registrazione nel Libro unico del Lavoro solo quei soggetti che svolgono la propria attività in forma professionale o imprenditoriale autonoma, quali ad esempio gli amministratori, sindaci e componenti collegi e commissioni, i cui compensi sono attratti nei redditi di natura professionale.
Viceversa, nel caso di amministratore non professionista, anche se percettore di soli rimborsi spese, si impone l’obbligo della sua registrazione, a partire dal momento in cui il rimborso viene effettivamente erogato (criterio di cassa). Al riguardo la normativa di riferimento, art. 39, c.2, D.lgs. 112/2008, stabilisce che devono essere documentati nel LUL tutti i rimborsi spese, anche se fiscalmente e contributivamente esenti, e tutte quelle somme sostenute in occasione dello svolgimento della propria prestazione lavorativa nell’interesse esclusivo dell’azienda ed aventi, per questo motivo, un profilo strettamente restitutorio come ad esempio i rimborsi a piè di lista.
Ai fini dell’individuazione dei rimborsi spese da indicare nel LUL, non conta il mezzo di pagamento con cui i rimborsi vengono effettuati, bensì la qualità delle spese rimborsate. Ciò significa che devono essere indicate le somme da rimborsare, sia forfettariamente che su base di indicazione analitica (note spese o rimborsi chilometrici), con esclusione, quindi, di tutti i rimborsi che si riferiscono a documenti intestati direttamente all’azienda (quali, ad esempio, fatture per spese sostenute dal lavoratore in nome e per conto dell’azienda o carte carburanti intestate all’azienda).
In definitiva, una volta appurato che trattasi di soggetti iscrivibili al LUL, occorrerà solo valutare la tipologia dei rimborsi in questione per stabilire se debbano o meno essere registrati nel LUL.
Fonte: Ministero del Lavoro, Circolare 20/2008 e Nota Ministeriale 6 luglio 2010, n.27, Prot. 25/I/0011627