Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla NASpI, è dovuta a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41% del massimale mensile NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
La circolare Inps n. 48/2016 chiarisce che per l’anno 2016, il contributo dovuto dal datore di lavoro è pari a 489,95 euro per ogni anno di lavoro effettuato fino ad un massimo di 3 anni (l’importo massimo del contributo è pari a 1469,85 euro per i rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi).
Col messaggio 4269/2016, l’Inps ha fornito indicazioni in merito alla possibilità di recupero del cd. “Ticket licenziamento” versato dai datori di lavoro in caso di fine rapporto di personale a tempo indeterminato per cambio di appalto con continuità occupazionale, per chiusura del cantiere in ambito edile e per cambio di gestore degli impianti di distribuzione del gas.
In riferimento alle prime due casistiche, tale possibilità è stata concessa dal decreto legge 210/2015, convertito in legge 21/2016, il quale ha prorogato l’esenzione a tutto il 2016.
A parere dell’Inps i datori di lavoro che hanno versato l’importo possono recuperarlo anche per i licenziamenti avvenuti tra l’ 1.1.2016 e il 26.02.2016, ovvero per il periodo teoricamente non coperto dalla proroga, in quanto la legge 21/2016 è entrata in vigore il 27 febbraio dell’anno in corso.
Per quanto riguarda la terza casistica, gestori di impianti di distribuzione del gas, con l’interpello n. 12/2015, del 17 aprile 2015, avanzato dalla FederUnity, il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha inteso chiarire che l’obbligo di pagamento del ticket non sussiste poiché in quel settore il personale transita direttamente da un gestore all’altro e quindi non si verifica disoccupazione.
Fonte: Inps