Il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151, entrato in vigore il 24 settembre 2015, all’art. 22 co. 6 ha riformulato gli importi sanzionatori in caso di mancata corresponsione degli assegni familiari.
Il datore di lavoro che non provvede, se tenutovi, alla corresponsione degli assegni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro.
Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va d a 1.500 a 9.000 euro.
Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 3.000 a 15.000 euro.
Prescrizione quinquennale – Il diritto a percepire gli assegni familiari si prescrive in cinque anni decorrenti dal mese successivo di maturazione degli stessi.
Le richieste per periodi arretrati possono quindi essere accolte limitatamente al periodo di cinque anni precedente il mese in cui viene formulata la domanda. La prescrizione è interrotta dall’intimazione dell’Ispettorato del Lavoro al datore di lavoro, oltreché in caso di richiesta scritta del lavoratore all’INPS o all’Ispettorato del Lavoro.
La richiesta va effettuata compilando in ogni sua parte l’apposito modulo reperibile sul sito dell’INPS (modello ANF/DIP SR16); in particolare quindi bisogna avere a disposizione i dati relativi al reddito riferito all’anno della richiesta, la composizione del nucleo familiare, la Ragione Sociale dell’azienda a cui si presenta la domanda di arretrati.
Fonte: INPS