INPS

Ai sensi delle vigenti norme i giorni effettivi di malattia devono corrispondere a quelli dichiarati, tuttavia, ciò non sempre avviene comportando conseguenti inutili controlli a domicilio del lavoratore non più malato, oppure, nel caso di pagamento diretto dell’indennità di malattia, di erogazione di prestazioni non dovute e relativa necessità di recupero.

L’Istituto specifica pertanto che, a fronte di un certificato di malattia ancora valido, non si può consentire al dipendente la ripresa dell’attività perché l’articolo 2087 del codice civile impegna il datore ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori, mentre l’articolo 20 del decreto legislativo 81/2008 (testo unico sulla salute e sicurezza) obbliga il lavoratore stesso a prendersi cura della propria salute.

La dichiarazione dello stato di malattia, inoltre, determina l’erogazione della relativa indennità economica e per questo motivo il lavoratore è tenuto alla massima correttezza nei confronti dell’Inps, in caso di guarigione anticipata. La rettifica, peraltro, per essere considerata tempestiva, deve essere effettuata prima della ripresa dell’attività lavorativa e non è sufficiente che sia antecedente al termine della malattia comunicato inizialmente.

Pertanto, per contrastare il mancato rispetto del quadro normativo, nel caso in cui si guarisca prima del previsto rientrando al lavoro in anticipo senza aggiornare il certificato medico, vi potrà essere il rischio di essere sanzionati. Più nel dettaglio, al lavoratore stesso verrà applicata la sanzione prevista per assenza ingiustificata alla visita di controllo ed il periodo sanzionato andrà fino al giorno precedente la ripresa dell’attività lavorativa, dato che quest’ultima viene considerata come una dichiarazione “di fatto” di fine prognosi.

Fonte: circolare Inps 79/2017, circolare Inps 166/1988