L’articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, disciplina le prestazioni di lavoro occasionali. In particolare, la disposizione normativa consente la possibilità per i datori di lavoro di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, nei limiti previsti dalla norma, secondo due distinte modalità di utilizzo: il Libretto Famiglia e il Contratto di prestazione occasionale. Dette tipologie di contratto di lavoro, ognuna delle quali si riferisce a diverse categorie di datori di lavoro, presenta profili di specificità in relazione all’oggetto della prestazione, alla misura minima dei compensi e dei connessi diritti di contribuzione sociale obbligatoria, nonché alle modalità di assolvimento degli adempimenti informativi verso l’Istituto.
Sia i prestatori (lavoratori) che gli utilizzatori (datori di lavoro) devono provvedere alla loro registrazione nell’apposita piattaforma telematica predisposta dall’Inps sul proprio sito. Al momento della registrazione gli utilizzatori dovranno scegliere se accedere al Libretto Famiglia o al Contratto per prestazioni occasionali.
All’atto della registrazione, gli utilizzatori e i prestatori dovranno fornire le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi. Mentre, i prestatori di lavoro dovranno indicare l’Iban del conto corrente bancario/postale, libretto postale o della carta di credito, sul quale sarà accreditato il compenso.
Almeno sessanta minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l’utilizzatore è tenuto a fornire le seguenti informazioni all’INPS:
– i dati identificativi del prestatore;
– la misura del compenso pattuita;
– il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
– la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione lavorativa;
– il settore di impiego del prestatore;
– altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.
La comunicazione avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura INPS, con
l’indicazione giornaliera delle prestazioni.
La misura del compenso è fissata dalle parti, purché non inferiore al livello minimo di € 9,00 per ogni ora di prestazione lavorativa. Inoltre, l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore a € 36,00, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto del limite di € 9,00.
Al compenso spettante al prestatore, si applicano i seguenti oneri a carico dell’utilizzatore:
– contribuzione ivs alla Gestione separata INPS, nella misura del 33 %;
– premio assicurativo INAIL, nella misura del 3,5 %.
In relazione al compenso minimo orario di € 9,00, la misura dei predetti oneri è pari a € 2,97 (INPS), € 0,32 (INAIL).
Sui versamenti complessivi effettuati dall’utilizzatore sono dovuti gli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore nella misura dell’1 %. Sommando tutto il costo complessivo per l’utilizzatore ammonta ad € 12,42 per ogni ora di prestazione retribuita. I compensi percepiti dai prestatori sono esenti da tassazione ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
L’utilizzo di questa tipologia di contratto è sottoposta ai seguenti vincoli:
- Economici, riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa:
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
Detti importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, non si considerano i contributi, i premi assicurativi e i costi di gestione.
In caso di superamento, da parte di un utilizzatore del limite di importo di cui sopra o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. - Giuridici: a) Non è possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali da parte di lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia avuto nei sei mesi precedenti un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa; b) Non è ammesso il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale ai datori di lavoro con più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
E’, altresì, vietato ricorrere al contratto di prestazioni occasionali:
a) da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
b) nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
Fonte: Circolare INPS n. 107 del 05.07.2017.