INPS

L’insorgenza della malattia all’estero può riguardare eterogenee situazioni soggettive dalle quali deriva una differente modalità di certificazione.

Se la malattia sorge in un Paese della Comunità Europea la normativa vigente prevede che venga applicata la legislazione del Paese dove risiede l’Istituzione competente o quella presso la quale è assicurato il lavoratore.
Pertanto, quest’ultimo dovrà:

  • presentare il certificato di malattia all’Inps e al datore di lavoro, entro 2 giorni dal rilascio.
  • diversamente, potrà rivolgersi direttamente all’autorità locale competente che procederà immediatamente all’accertamento medico dell’incapacità al lavoro e alla compilazione del certificato da trasmettere immediatamente all’istituzione competente.

Al verificarsi di tale ipotesi non sarà necessaria alcuna traduzione, del certificato rilasciato, in lingua italiana in quanto sarà la sede Inps competente ad occuparsene.

Se la malattia sorge in Paesi extra Ue con i quali l’Italia ha stipulati accordi in conseguenza dei quali si prevede l’equipollenza del certificato rilasciato dal medico o dalla struttura sanitaria straniera. Valgono, pertanto, le stesse regole previste per i Paesi membri dell’Unione Europea.

Infine, se la malattia sorge in Paesi extra Ue che non hanno stipulato con l’Italia Convenzioni o Accordi che regolano la materia, la corresponsione dell’indennità può avere luogo solo dopo:

  • la presentazione all’Inps della certificazione originale, legalizzata a cura della rappresentanza diplomatica o consolare Italiana all’estero e inoltrata alle Sedi competenti anche in un momento successivo al rientro. Fermo restando che il lavoratore è tenuto all’invio della certificazione entro due giorni dal rilascio al datore di lavoro ed all’Inps.

La verifica della certificazione, ad opera del medico di fiducia dell’ambasciata o del consolato, si sostanzia in un esame di merito del certificato finalizzato ad accertare le circostanze della malattia (quali ad esempio la congruità della prognosi rispetto alla diagnosi evidenziata o ancora la connotazione comune della malattia denunciata).

La circolare Inps n. 136/2003 ha inteso chiarire che per “legalizzazione” si deve intendere l’attestazione, anche a mezzo timbro, che il documento è valido ai fini certificativi secondo le disposizioni locali.  Conseguentemente la sola attestazione della autenticità della firma del traduttore abilitato, ovvero della conformità della traduzione all’originale, non equivale alla legalizzazione e non è sufficiente ad attribuire all’atto valore giuridico in Italia.

Fonte: Circolare Inps n. 136 del 25 luglio 2003