La Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASPI) è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
- siano in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
- possano far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
- possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
Sono considerate ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro e danno pertanto diritto alla NASpI:
- licenziamento disciplinare;
- la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta presso la DTL a seguito di procedura ex art. 7 L. 604/66;
- dimissioni per giusta causa
- dimissioni rassegnate durante il periodo tutelato di maternità