La Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa del lavoratore che, fruendo dei permessi retribuiti previsti dalla legge 104/92, ha effettivamente usufruito solo parzialmente del tempo totale concesso per l’assistenza al parente.
Nel caso di specie è stato ritenuto insufficiente l’utilizzo di sole 4 ore e 13 minuti, dei 3 giorni di permesso concessi (ovvero il 17,5%), anche in mancanza di un comportamento elusivo da parte del dipendente. Il quale, invero, non ha impiegato il restante tempo libero per attività di svago o per altre prestazioni lavorative.
La Corte ha, tuttavia, ribadito il rigido orientamento secondo il quale il permesso deve essere interamente utilizzato ai fini dell’assistenza necessaria al parente disabile, pena la perdita del posto di lavoro.
Fonte: Corte di Cassazione, sentenza 5574/16, del 22 marzo 2016.