Il tema della geo-localizzazione, riproposto di recente al Garante per la protezione dei dati personali di cui si dirà tra breve, è già stato trattato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro lo scorso anno, per approfondimenti si rimanda ad un precedente articolo “L.300/1970: localizzazione GPS e autovetture aziendali”.
Nel caso di specie, una società che offre servizi idrici e di assistenza in caso di problemi alla rete, ha chiesto di procedere alla localizzazione geografica (mediante GPS) dei veicoli utilizzati per gli interventi. La richiesta sorge da molteplici esigenze gestionali quali l’ottimizzazione delle richieste di intervento o delle emergenze, innalzamento delle condizioni di sicurezza dei dipendenti sul lavoro, puntuale manutenzione dei veicoli, tutela del patrimonio aziendale, calcolo del tempo di lavoro effettivo, gestione di eventuali incidenti stradali o di sanzioni subite per violazioni del codice della strada.
L’Autorità Garante ha riconosciuto il legittimo interesse della società in discorso ponendo, tuttavia, alcune limitazioni. Per poter attivare il sistema che permette il controllo a distanza, infatti, l’azienda e le rappresentanze sindacali dovranno raggiungere un apposito accordo (o in assenza mediante autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro). In più, la società avrà l’onere di effettuare notificazione preventiva al Garante e fornire informativa completa ai dipendenti.
Più in particolare, dovranno essere definite le modalità di raccolta, elaborazione e conservazione dei dati di geo-localizzazione e degli altri dati personali , differenziando le tutele in base alla finalità perseguita. Infine, si esclude il monitoraggio dei tracciati percorsi, salvo possibile trattamento dei dati in forma aggregata o anonima per finalità statistiche e di programmazione del lavoro.
Decisione analoga era stata presa dal Ministero del Lavoro, mediante Nota 8537 del 7 maggio 2012, in merito all’istallazione del dispositivo “Black Box”, sugli autoveicoli di servizio di Poste Italiane SpA,, ritenendone l’utilità rispetto alle esigenze di sicurezza sul lavoro: il sistema a seguito di incidente attiva una chiamata automatica di emergenza consentendo di prestare istantaneo soccorso.
Fonte: Garante per la protezione dei dati personali – Newsletter 427/2017