Al fine di promuovere l’inserimento occupazionale dei giovani, il programma Garanzia Giovani prevede delle agevolazioni per le imprese che assumono. La Circolare INPS del 28 febbraio 2017 n.40 fornisce maggiori chiarimenti sull’incentivo e su come fruirne e il successivo Messaggio INPS del 15 marzo 2017 n.1171 comunica la disponibilità dei moduli per l’invio dell’istanza telematica.
Grazie al Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 394 del 2 dicembre 2016, rettificato dal decreto direttoriale n. 454 del 19 dicembre 2016, le aziende ottengono un bonus se attivano:
- Un contratto a tempo determinato anche a scopo di somministrazione di durata pari o superiore a sei mesi;
- Un contratto a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione);
- Un apprendistato professionalizzante.
L’incentivo è escluso per il contratto di apprendistato di primo e terzo tipo, per il lavoro domestico, intermittente e accessorio. Non rientrano, inoltre, nella misura i tirocini e il servizio civile.
L’agevolazione, fruibile in 12 quote mensili a partire dalla data di assunzione del giovane, è pari:
- al 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro fino ad un massimo di euro 4.030, per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo determinato (comprese le proroghe);
- alla contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro fino ad un massimo di euro 8.060 su base annua, per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato.
Il bonus massimo riconoscibile per l’apprendistato professionalizzante corrisponde a quello previsto per i rapporti a tempo indeterminato, qualora il rapporto abbia una durata pari o superiore ai 12 mesi.
Naturalmente il bonus non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva. Nel caso di rapporti di apprendistato, l’incentivo si applicherà sulla quota ridotta prevista per la particolare tipologia contrattuale.
Infine, è possibile fruire dell’Incentivo Occupazione Giovani anche se si tratta di una persona assunta precedentemente da un altro datore di lavoro che a sua volta abbia beneficiato del “Bonus occupazionale” oppure del “Super Bonus Occupazione – Trasformazione Tirocini”. È, ad ogni modo, necessario che i periodi di fruizione delle diverse agevolazioni non si sovrappongano temporalmente tra loro.