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Recentemente la Corte di Cassazione ha affermato che, qualora vi fosse rifiuto da parte del lavoratore nel prestare la propria attività durante un giorno festivo spetta, comunque, la normale retribuzione senza alcuna maggiorazione. Viceversa non spetterà alcuna maggiorazione prevista in caso di lavoro.

Il diritto del lavoratore ad astenersi dall’attività lavorativa in caso di festività, in quanto il diritto del lavoratore ad astenersi dall’attività lavorativa in tali giornate risulta pieno e generale, in quanto stabilito dalla legge e, pertanto, non rilevano le motivazioni che hanno determinato l’assenza di prestazione.

FONTE: Corte di Cassazione, sentenza n.21209 del 19/10/2016

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