Approfondimenti

Ai sensi del D.lgs. 103/96 l’obbligo di iscrizione alla Gestione Previdenziale separata dell’INPGI decorrere dal 1/01/1996. Tale obbligo, ricorre in caso di attività autonoma di libera professione di natura giornalistica, senza vincolo di subordinazione, per gli iscritti all’Albo dei giornalisti (elenco professionisti, elenco pubblicisti e/o registro praticanti). Inoltre, è necessario che l’iscrizione avvenga entro 30 giorni dalla sussistenza dei suddetti requisiti, che devono essere concorrenti e non alternativi.

Il Ministero del Lavoro ha inteso chiarire, mediante nota del 5 agosto 1999 n. 82661, che qualunque prestazione di lavoro autonomo resa dai giornalisti – anche se sporadica e produttiva di modesto reddito – comporta l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata dell’Inpgi e di versamento dei relativi contributi assicurativi.
A tal proposito, la definizione di lavoro occasionale, resa dall’art. 61 del D.Lgs. 276/2003, esclude le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali e pertanto non trova applicazione per i giornalisti.

Mediante successiva nota, del 31/10/2000, il Ministero ha escluso la fattispecie della cessione del diritto d’autore, prevista dall’art. 53, c.2, lett. b, D.P.R. 917/86, qualora vi sia: un’opera a contenuto informativo, tesa ad esaurire la sua funzione con la prima e tempestiva diffusione; un corrispettivo dell’opera giornalistica che non si discosti da quello correntemente in uso; una non occasionalità, e quindi la reiterazione nel tempo dell’utilizzo dello strumento del diritto d’autore da parte dello stesso soggetto.

Pertanto, nel caso in cui ricorrano le suddette condizioni, ai redditi derivanti dalla cessione del diritto d’autore è applicato il contributo Inpgi sulla quota di reddito fiscalmente dichiarato (pari al 75% dell’importo lordo, ridotto al 60% se il giornalista ha un’età anagrafica inferiore a 35 anni), ai sensi dell’art. 54, comma 8, del D.P.R. n. 917/86 ed  il contributo integrativo (pari al 2%) sul reddito lordo (a carico dei committenti).