Le nuove norme sul distacco internazionale di servizi, introdotte dal D.Lgs. 136/2016, si applicano anche alle imprese estere che esercitano il cabotaggio nell’ambito del trasporto su strada di merci e passeggeri.
Anche il personale viaggiante in distacco che, nell’ambito di un trasporto internazionale, opera trasporto di cabotaggio per vettori esteri dotati di licenza comunitaria ha diritto al riconoscimento (in fase di svolgimento del distacco stesso) delle “medesime condizioni di lavoro previste per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco”, e dunque le medesime condizioni dei lavoratori italiani.
Nello specifico, gli stessi vettori comunitari sono tenuti al rispetto degli obblighi di comunicazione e designazione del legale rappresentante nel territorio italiano previsti dal D. Lgs. 136 in tutti i casi in cui si realizza un trasporto in cabotaggio sul territorio italiano. La violazione di tali obblighi amministrativi è punita, nel primo caso, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, per ogni lavoratore interessato, nel caso di mancata designazione del legale rappresentante invece con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro.
L’estensione a questo particolare settore delle nuove e più severe misure di contrasto pone in chiaro rilievo l’intento di contrastare i gravi fenomeni di concorrenza sleale registrati durante gli scorsi anni anche nell’ambito dei trasporti internazionali. La problematica sorge in particolar modo in caso di trasporti provenienti dai Paesi dell’Est, in grado di praticare tariffe più basse soprattutto per effetto dei più bassi costi del personale viaggiante.
Fonte: Gazzetta Ufficiale