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Risultano escluse dalla recente riforma della procedura di presentazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino anche adottato o in affidamento. Tali dimissioni devono essere convalidate dal servizio ispettivo del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali competente per territorio, pena l’inefficacia della risoluzione del rapporto.

Non risultava chiaro, per il padre lavoratore, se la maggior tutela fosse condizionata dal fatto che avesse fruito del congedo di paternità, come invece espressamente prescritto per l’ipotesi di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui vige il divieto di licenziamento.

La questione è stata sottoposta all’esame della Corte di cassazione la quale, con una recente sentenza, ha evidenziato che risulterebbe priva di coordinamento con le norme che hanno previsto il divieto di licenziamento e disciplinato le dimissioni volontarie del lavoratore padre la previsione della necessità di convalida delle dimissioni del lavoratore a prescindere dalla fruizione del congedo da parte del predetto, o a prescindere dalla conoscenza, da parte del datore, della nascita del figlio del proprio dipendente.

Pertanto la necessità della convalida delle dimissioni/risoluzione consensuale presso la Dtl nei primi 3 anni di vita del bambino da parte del padre lavoratore (pena l’inefficacia) è condizionata alla circostanza che quest’ultimo abbia fruito del congedo di paternità. In conseguenza, al di fuori di tale ipotesi si applica esclusivamente la procedura on-line di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 151/2015.

Fonti: Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 11.07.2012 n. 11676