Il Ministero del lavoro ha inteso chiarire, mediante lettera 5755 del 22 marzo 2016, che la conciliazione in materia di lavoro in sede sindacale non deve essere sempre condotta in base a procedure o modalità indicate dai contratti collettivi, tanto più che non sempre i contratti le codificano.
La nuova versione dell’art. 412-ter del codice di procedura civile, a differenza della formulazione precedente contenuta nell’art. 410, stabilisce che le conciliazioni e l’arbitrato, nelle materie previste dall’art. 409, «possono essere svolte altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni maggiormente rappresentative».
L’art. 411 del codice di procedura civile prevede il deposito del verbale di conciliazione presso la Dtl, la quale ne accerta l’autenticità. Tale requisito, a parere del Ministero, poteva essere accertato mediante la richiesta alle parti sindacali di una espressa dichiarazione da apporre sul verbale «di aver adottato le procedure previste dai contratti collettivi», e che ora, a seguito della novità introdotta dall’art. 412-ter, ai contratti collettivi sarebbe stato aggiunto «sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative».
La lettera ministeriale del 22 marzo nel confermare, in sede di deposito del verbale di conciliazione, la verifica riguardante il requisito dell’autenticità anche mediante l’appartenenza del rappresentante sindacale che assiste il lavoratore ad associazioni sindacali maggiormente rappresentative, precisa che tale verifica non si baserà, però, anche sul rispetto di procedure che potrebbero non essere espressamente previste dai contratti collettivi.
Ciò non toglie ovviamente la necessità da parte della Dtl di acquisire la dichiarazione, in qualsiasi modo espressa, dell’appartenenza del rappresentante sindacale, che assiste il lavoratore, alle associazioni maggiormente rappresentative.