L’art. 1, c. 2, del D.Lgs 77/2005 stabilisce che gli studenti possano essere accolti “per periodi di apprendimento in situazione lavorativa” senza che si costituisca un rapporto individuale di lavoro. Tale strumento, infatti, non va confuso con i tirocini formativi e gli stage in quanto nell’alternanza scuola-lavoro è previsto un percorso obbligatorio (con un monte ore prestabilito) suddiviso in moduli didattici e informativi, i quali vengono svolti in classe o in azienda, e in moduli di apprendimento pratico acquisito mediante la presenza in azienda.
Il Miur ha precisato che agli studenti deve essere garantita sia l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che quella relativa alla Responsabilità Civile. Il costo di tali polizze ricadrà sulla scuola e non sulla struttura ospitante.
Sono indennizzabili tutti gli infortuni avvenuti in ambiente di lavoro, compresi i cantieri e luoghi pubblici, a patto che in essi si svolga un progetto di alternanza scuola-lavoro e l’attività svolta presenti le caratteristiche oggettive di cui all’art. 1, punto 28 del D.P.R. n. 1124/1965. Viceversa, non risulta indennizzabile l’infortunio in itinere.
In caso di infortunio o malattia professionale dello studente sarà il dirigente scolastico a dover procedere con la denuncia dell’evento.
L’art. 1 della L. 107/2015 sancisce che per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro saranno le scuole secondarie di secondo grado a svolgere le attività di formazione relative alla tutela della salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, mediante corsi effettuati ai sensi del D. Lgs. 81/2008.
La sorveglianza sanitaria dovrà essere effettuata nel caso in cui lo studente venga sottoposto ai rischi previsti dall’art. 41 del D.Lgs. 81/2008. Non verrà pertanto applicato il regime speciale previsto per i lavoratori minori, dalla L. 977/1967, caratterizzato da visita preventiva e ulteriori visite periodiche in corso d’anno.
Fonte: Circolare 3355 del 28/03/2017, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.