A decorrere dal 1 gennaio 2017 vi è stato l’aumento, da tre a sei mesi, del periodo di congedo parentale indennizzato in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata dell’Inps di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995. Tale periodo dovrà essere fruito entro i primi tre anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore adottato o in affidamento preadottivo.
Il trattamento non potrà superare i sei mesi anche se fruito complessivamente dai genitori e anche se uno di essi lo utilizza in altra gestione o cassa di previdenza.
Per averne diritto occorre che risultino accreditate almeno tre mensilità nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile salvo che il congedo sia fruito nel primo anno di vita o dell’ingresso in famiglia del figlio. L’accredito contributivo mensile è agganciato al rispetto del minimale contributivo annuo stabilito nella Gestione previdenziale dei commercianti (15.548 euro).
L’articolo 13 della legge 22/05/2017 n° 81, G.U. 13/06/2017, c.d. “Jobs act del lavoro autonomo”, consente l’erogazione dell’indennità di maternità alle autonome iscritte alla Gestione separata anche nel caso in cui nei due mesi antecedenti la data del parto e nei tre mesi successivi continuino a lavorare, eliminando di fatto la differenziazione del trattamento economico della maternità di queste lavoratrici rispetto a quello relativo le altre autonome, professioniste iscritte ad ordini e collegi ed imprenditrici, alle quali non è chiesta la sospensione dal lavoro per il diritto all’indennità.
Inoltre, l’articolo 14 ripristina la clausola della continuità del rapporto di lavoro durante il periodo di maternità, la quale era stata abrogata dal D. Lgs 81/15. Pertanto, la gravidanza, la malattia e l’infortunio, non comportano più la cessazione del contratto con la lavoratrice o il lavoratore autonomo che presta l’attività in via continuativa con il committente. Viceversa, su richiesta dell’interessato ne sospendono l’esecuzione per un periodo massimo non retribuito di 150 giorni, fatto salvo il venir meno dell’interesse del committente.
Fonte: L. 22 maggio 2017, n. 81, “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.”