Il DM 16 marzo 2017, emanato dal Ministero dell’Economia e delle finanze, ha prorogato per tutto l’anno in corso la sperimentazione dell’assegno di disoccupazione ASDI (di cui all’art. 16 del D.lgs. 22/2015) e, dallo scorso 30 aprile, ha modificato la disciplina del sostegno di inclusione attiva (SIA).
Tale disciplina di contrasto alla povertà consente ai cittadini, italiani, comunitari o soggiornati di lungo periodo residenti da almeno due anni, di richiedere al Comune o all’ambito territoriale di competenza un’indennità erogata dall’INPS. La misura è diretta ai nuclei familiari in situazione di disagio economico, in cui siano presenti minorenni, figli disabili o donne in stato di gravidanza accertata con condizioni lavorative ben precise.
Di seguito alcuni dei cambiamento ai requisiti, i quali sono già stati registrati dal nuovo modello di richiesta del sostegno all’inclusione attiva, allegato alla circolare INPS n. 86/2017, e comportano l’ampliamento della platea dei potenziali beneficiari:
– è data la possibilità di derogare al generale requisito di non possedere un autoveicolo immatricolato nell’anno precedente alla richiesta nel caso in cui i veicoli godono delle agevolazioni fiscali a favore delle persone disabili;
– nel caso in cui sia presente, all’interno del nucleo, una persona non autosufficiente e uno o più componenti del nucleo fruisca di trattamenti previdenziali, indennitari o assistenziali erogati dallo Stato o altre amministrazioni, muta la soglia massima compatibile con la fruizione di SIA, da 600 a 900 euro al mese (rimangono, tuttavia, esclusi NASPI, ASDI, sussidi di disoccupazione o carta degli acquisti, in quanto per statuto incompatibili con il SIA);
– invariato, invece, il requisito della condizione economica accertata dall’ISEE, che non potrà superare 3.000 euro;
– scende il valore minimo richiesto della valutazione multidimensionale del bisogno, da 45 a 25 punti. Tale punteggio traduce le condizioni del nucleo familiare al momento della presentazione della richiesta sulla base della sua composizione, delle sue condizioni economiche e dello stato occupazionale dei componenti.
– infine, il SIA è tuttora vincolato all’adesione ad un progetto di attivazione socio-lavorativa proposto dal Comune di residenza ma, la sottoscrizione prevede una tempistica caratterizzata da minore rigidità.
Risulta modificata anche l’entità economica del SIA:
- Per nuclei familiari composti da un genitore solo e da figli minori viene previsto un aumento mensile di ulteriori 80 euro, per l’intera annualità del beneficio.
- La durata del sostegno è confermata in massimo 12 mesi, ma oggi è prevista la possibilità di una nuova richiesta del beneficio dopo 6 mesi dall’ultima fruizione del SIA. In caso di revoca, sarà comunque necessario attendere un semestre prima di potere presentare una nuova domanda.
Il decreto sancisce inoltre che, al fine di tutelare i cittadini che hanno presentato domanda durante il periodo transitorio, vi sarà un riesame dall’INPS al fine di verificare l’eventuale possesso dei nuovi requisiti d’accesso al 30 aprile e accogliere tutte le domande rigettate unicamente sulla base dei requisiti che sono stati oggetto di intervento.