Una delle principali novità contenute nella legge di conversione al DL 193/2016 riguarda la chiusura, ad opera dell’Agenzia delle Entrate, delle partite Iva dei contribuenti (anche se società) nel caso in cui questi non abbiano esercitato nelle tre annualità precedenti attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali. Un futuro decreto attuativo dovrà stabilire «forme di comunicazione preventiva al contribuente» prima di procedere alla chiusura della posizione Iva.
La procedura attualmente in vigore, introdotta dall’art. 23, c.22, DL 98/2011, e modificata dall’art. 8, c.9, lett. a), DL 2 marzo 2012, n. 16, prevede che l’agenzia delle Entrate, individua, sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell’anagrafe tributaria, i soggetti titolari di partita Iva che non hanno presentato la dichiarazione di cessazione di attività e comunica agli stessi che provvederà alla cessazione d’ufficio della partita Iva.
Mediante tale procedura, la sanzione per l’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività viene iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo. Viceversa non avviene solo se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta, ridotta ad un terzo del minimo, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Dal giorno dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto fiscale, invece, per procedere d’ufficio alla chiusura della partita Iva, all’agenzia delle Entrate dovrà solamente verificare, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso (non necessariamente prelevati dall’anagrafe tributaria), il mancato esercizio per tre annualità precedenti dell’attività di impresa o dell’attività artistica o professionale. Nonostante la chiusura d’ufficio della partita Iva, rimarranno salvi i normali poteri di controllo e di accertamento dell’amministrazione finanziaria.
I criteri e le modalità di applicazione della procedura di chiusura automatica delle partite Iva saranno stabiliti da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.