Approfondimenti

Dal momento in cui al suo interno viene svolta un’attività di lavoro subordinato, il condominio, è comparabile a un’azienda o unità produttiva. E’ l’amministratore ad assumere il ruolo di datore di lavoro (art. 2, c.1, lett. b, D. Lgs. 81/2008), esercitando il potere direttivo, organizzativo e disciplinare.

I condomini non potranno indirizzare lettere a chi si occupa della portineria, in quanto sarà l’amministratore a richiamare il lavoratore, se inadempiente e qualora lo ritenga opportuno o nel caso emerga tale necessità in assemblea.

Per quanto riguarda le mansioni è bene sapere che una volta fissate non sarà possibile pretendere che il portiere si occupi di ciò che il contratto di assunzione non prevede. In tale caso, il condomino potrà esprimere in assemblea la necessità che il portiere svolga un compito ulteriore, in modo che si possa verificare la fattibilità della richiesta, che se approvata, andrà comunicata dall’amministratore al lavoratore, insieme al quantum corrisposto per la nuova prestazione.