Il Ministero del lavora ha chiarito, a seguito di interpello avanzato dalla Regione Marche, che anche nel caso in cui all’interno di società cooperative siano presenti solamente soci lavoratori il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve essere obbligatoriamente designato.
Il quesito si basava sul presupposto che, in base all’Accordo nazionale sottoscritto dalle parti sociali, i soci di società, gli associati in partecipazione e i collaboratori familiari non possono partecipare alle elezioni (come elettori o come soggetti eleggibili) utili all’individuazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
La delucidazione si basa sul D. Lgs. 81/2008, il quale prevede espressamente che, “in tutte le aziende o unità produttiva” deve essere presente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Pertanto, qualora non si proceda alle apposite elezioni, tale funzione deve essere affidata al rappresentante per la sicurezza territoriale o di sito produttivo.
Fonti: Interpello n. 16, del 25 ottobre 2016.